PREMESSA

E’ da ormai un paio di anni che l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli enti del Terzo settore tra le categorie di contribuenti che vanno attentamente monitorate.

Attraverso quanto previsto dall’art. 30, c. 1, D.L.185/2008, sia l’Agenzia delle Entrate che la Guardia di Finanza, a partire dal 2009, hanno disposto una serie di controlli sulle realtà associative, volti ad “intercettare gli abusi delle norme agevolative”, inoltre la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 del 31/07/2013 denominata «Prevenzione e contrasto all’evasione 2013 indirizzi operativi», pone una serie di rilievi anche a carico degli enti non profit, con lo scopo di estromettere quelle ASD fasulle dal mondo del terzo settore e dall’ambito delle relative norme agevolate di natura tributaria.

Tale monitoraggio fiscale che riguarda tutti gli enti no profit, ma in particolare agli enti non commerciali che svolgono:

  • attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di ristoranti, bar pub, birrerie, ecc., mascherati da associazioni culturali o soggetti affiliati ad associazioni di promozione sociale.

  • l’attività d’intrattenimento da parte di discoteche e locali di intrattenimento in genere, svolta da associazioni e circoli privati, che, in realtà, sono aperti al pubblico.

  • l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici da parte di fittizi circoli culturali.

La stessa Agenzia invita i propri funzionari a effettuare i controlli in modo tale da evitare di perseguire le situazioni di minima rilevanza in termini di potenziale proficuità del controllo che, nonostante le ridotte dimensioni, assumono evidente rilievo sociale in relazione al contesto in cui operano gli enti, come nei casi, ad esempio, in cui l’attività istituzionale, svolta in via esclusiva, riguardi la formazione sportiva per giovani (scuole calcio, tennis, pallacanestro, ed altre comunque ricomprese tra le attività dilettantistiche riconosciute dal CONI), oppure sia rivolta nei confronti di anziani o di soggetti svantaggiati.

Spesso accade però che anche vere Associazioni no profit, esclusivamente per minimi errori formali non significativi, siano pesantemente punite.

Ciò premesso, analizzeremo come viene svolto un controllo, gli errori più cointestati e le possibili conseguenze.

I CONTROLLI

La verifica fiscale è un’indagine di polizia amministrativa.

La fase di controllo si può riassumere in:

  • accesso, ricerca e ispezione documentale invitare i contribuenti a presentarsi di persona per esibire documenti o registri, fornire dati e notizie

  • inviare ai contribuenti questionari con richieste specifiche richiedere ad organi e Amministrazioni dello Stato dati e notizie

  • compiere indagini bancarie

Tra i vari poteri, quello di accesso è indubbiamente il più incisivo, permettendo l’esercizio dell’attività di controllo sia sotto l’aspetto formale che sostanziale, consiste nel potere riconosciuto all’amministrazione finanziaria di entrare e di permanere, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, in locali, anche diversi da quelli in cui viene esercitata l’attività di impresa o di lavoro autonomo, al fine di eseguirvi le operazioni necessarie per porre in essere l’attività ispettiva.

Le verifiche possono essere svolte da:

  • Guardia di Finanza

  • Agenzia delle Entrate

  • SIAE

  • Ispettorato del Lavoro

  • ENPALS

in base alle seguenti fonti normative:

  • Art. 52 DRP 633/1972

  • Art. 33 DPR 600/1973

  • Decreto 07/06/2000 (G.U. 195 22/08/2000) – SIAE

  • L. 27/07/2000 N. 212 “Statuto del contribuente”

  • D. Min. Lavoro 15/03/2005 – ampliamento categorie soggette ad obbligo contributivo.

Nei locali dove si svolge esclusivamente attività commerciale, agricola, artistica o professionale è sufficiente l’autorizzazione del capo ufficio (o di un suo delegato) da cui dipendono i funzionari che accedono (N.B.: le società sportive dilettantistiche svolgono sempre attività commerciale).

Nel caso i cui i locali siano adibiti sia ad attività istituzionale che ad attività commerciale, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica competente, il quale la rilascia senza necessità che sussistano i “gravi indizi di violazione”.

Ricerca e ispezione documentale:

1. Verifica del presupposto associativo e del fine non-profit dell’associazione

1.1 Esame della documentazione in formato cartaceo

  • Adesione opzione 398/91 con rispetto dei suoi limiti

  • Analisi statuto e suo rispetto oltre che disposizioni previste dagli artt. 90, L. 289/2002 e 148, c. 8, TUIR

  • Tenuta registro Iva

  • Convocazioni assemblee soci

  • Redazione e firme verbali

  • Registro verbali consiglio direttivo

  • Convocazione, verbale e redazione rendiconto annuo

  • Registro soci

  • Metodologia iscrizione socio

  • Modello EAS

  • Estratto conto

  • Fatture ricevute

  • Fatture/ricevute emesse (fiscali e non)

  • Contratti collaboratori

  • Dichiarazioni presentate

  • Versamento imposte e Iva

1.1.2 Esame dei files contenuti nel sistema informatico in uso ad ASD

1.1.3 Acquisizione di informazioni da parte di:

  • un campione di “soci-clienti”

  • personale dipendente e collaboratore

  • componenti del consiglio direttivo

1.1.4 Controlli effettuati presso il CONI, il Centro Sportivo Italiano e la società proprietaria dell’impianto sportivo

1.1.5 Confronto dei dati e degli elementi acquisiti con le dichiarazioni rese dal Presidente dell’ASD.

2. In caso di esito negativo, riqualificazione in ente di tipo commerciale

3. Ricostruzione del flusso reddituale dell’ente per i periodi d’imposta sottoposti a verifica.

LE CONTESTAZIONI PIU’ FREQUENTI

La verifica fiscale è un’indagine di polizia amministrativa.

La maggior parte delle contestazioni sugli aspetti formali sono rivolte a:

  • Assenza di effettiva partecipazione alla vita associativa o assenza di democraticità nella stessa

  • Assenza o mancata compilazione annuale del libro soci e del rendiconto annuale

  • Totale assenza o inidoneità delle convocazioni delle assemblee e/o svolgimento delle stesse

  • Mancata affiliazione e/o iscrizione nel Registro Coni

  • Abnormità dei compensi elargiti a vario titolo (ad es. v. Ris. 9/2007)

  • Svolgimento di attività difformi da quelle indicate nello statuto

CONSEGUENZA

La contestazioni sopra elencate hanno come conseguenza comune il disconoscimento di Ente No Profit e di tutte le sua agevolazioni, assoggettando in automatico tutti gli introiti a proventi commerciali.

Questo comporta danni irreparabili e, nella maggior parte delle volte, portano a cessare l’attività e conseguenze personali dei soci che mettono a serio rischio anche la loro sfera personale.

Infatti quando gli incassi istituzionali vengono ripresi fiscalmente come incassi commerciali, codesti verranno assoggettati a IRES, IVA e IRAP.

ESEMPIO

Una ASD svolge attività istituzionale nel settore del calcio.

Incassa quote di partecipazioni per la stagione 2012 pari ad Euro 80.000,00, a fronte di spese giustificate (ATTENZIONE, sarete voi a dimostrare, con una corretta tenuta delle scritture contabili, tutte le spese pagate!!!) pari ad Euro 70.000,00.

Bene, considerando che opera senza possesso di Partita Iva e che non effettua nessuna attività commerciale in quanto tutte le entrate vengono considerate de commercializzate secondo ex Art.148, c.3, TUIR, la stessa ASD non presenta nessuna dichiarazione ed è esentata dal pagamento delle imposte IRES e IRAP, oltre che IVA in quanto non applicata alle entrate.

  • ENTRATE 80.000,00

  • USCITE 70.000,00

  • AVANZO DI GESTIONE 10.000,00

Accertamento il 10/01/2014:

Dal momento che gli viene disconosciuto la qualifica di ente associativo No profit, anche le medesime agevolazioni decadono, comportando pagamento IVA, Ires e IRAP.

Sanzione IVA

Agenzia delle Entrate, ai sensi degli Art. 21 e 23 del Dpr 633/1972, determina un imponibile Iva pari ad Euro 80.000,00, per un Iva dovuta pari ad Euro 16.000.

A questo punto viene calcolata la sanzione:

Sanzione infedele fatturazione di operazioni imponibili (Art.6 c.I-IV-V, D.lgs 18/12/97 n. 471 dal 100% al 200% dell’imposta ) IVA Euro 16.000,00

Sanzione per omessa o tardiva presentazione dichiarazione con imposta dovuta ( Art.5, c.I, D.Lgs 18/12/97 n. 471 dal 120% al 240% dell’imposta dovuta) IVA Euro 19.200,00

Art. 12 del D.Lgs n.472 del 1997 prevede l’irrogazione di un’unica sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione più grave congruamente aumentata.

Pertanto si avrà una sanzione pari a:

Sanzione più grave Euro 19.200,00

Aumento del 25% Euro 4.800,00

Cumulo giuridico IVA Euro 24.000,00

Sanzione IRES e IRAP

Agenzia delle Entrate, ai sensi degli Art. 41 bis, determina un reddito imponibile ai fini IRES pari ad Euro 21.666,00 (80.000,00 – 70.000,00/120*100) e ai sensi degli Art. 25 comma 1 del D.Lgs 446/1997 un valore della produzione netta imponibile ai fini IRAP pari ad Euro 21.666,00.

Ires dovuta= 21.666,00 27,5% = Euro 5.958,00

Irap dovuta= (21.666,00 – 7.350,00 (deduzione art.11 c4 bis D.lgs 446/97)) aliquota Lombardia 3,9% = Euro 558,12

A questo punto viene calcolata la sanzione:

Sanzione IRES per omessa presentazione dichiarazione con imposta dovuta ( Art.1, c.1, D.Lgs 18/12/97 n. 471 dal 120% al 240% dell’imposta dovuta) IVA Euro 7.149,60

Sanzione IRAP per omessa presentazione dichiarazione con imposta dovuta ( Art.1, c.1, D.Lgs 18/12/97 n. 471 dal 120% al 240% dell’imposta dovuta) IVA Euro 669,74 Art. 12 del D.Lgs n.472 del 1997 prevede l’irrogazione di un’unica sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione più grave congruamente aumentata.

Pertanto si avra una sanzione pari a:

Sanzione più grave Euro 7.149,60

Aumento del 25% Euro 1.787,40 .

Cumulo giuridico IRES e IRAP Euro 8.937,00

Totale da pagare (mancano gli interessi) Euro 32.937,00 !!

PREMESSA

E’ da ormai un paio di anni che l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli enti del Terzo settore tra le categorie di contribuenti che vanno attentamente monitorate.

Attraverso quanto previsto dall’art. 30, c. 1, D.L.185/2008, sia l’Agenzia delle Entrate che la Guardia di Finanza, a partire dal 2009, hanno disposto una serie di controlli sulle realtà associative, volti ad “intercettare gli abusi delle norme agevolative”, inoltre la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 del 31/07/2013 denominata «Prevenzione e contrasto all’evasione 2013 indirizzi operativi», pone una serie di rilievi anche a carico degli enti non profit, con lo scopo di estromettere quelle ASD fasulle dal mondo del terzo settore e dall’ambito delle relative norme agevolate di natura tributaria.

Tale monitoraggio fiscale che riguarda tutti gli enti no profit, ma in particolare agli enti non commerciali che svolgono:

  • attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di ristoranti, bar pub, birrerie, ecc., mascherati da associazioni culturali o soggetti affiliati ad associazioni di promozione sociale.

  • l’attività d’intrattenimento da parte di discoteche e locali di intrattenimento in genere, svolta da associazioni e circoli privati, che, in realtà, sono aperti al pubblico.

  • l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici da parte di fittizi circoli culturali.

La stessa Agenzia invita i propri funzionari a effettuare i controlli in modo tale da evitare di perseguire le situazioni di minima rilevanza in termini di potenziale proficuità del controllo che, nonostante le ridotte dimensioni, assumono evidente rilievo sociale in relazione al contesto in cui operano gli enti, come nei casi, ad esempio, in cui l’attività istituzionale, svolta in via esclusiva, riguardi la formazione sportiva per giovani (scuole calcio, tennis, pallacanestro, ed altre comunque ricomprese tra le attività dilettantistiche riconosciute dal CONI), oppure sia rivolta nei confronti di anziani o di soggetti svantaggiati.

Spesso accade però che anche vere Associazioni no profit, esclusivamente per minimi errori formali non significativi, siano pesantemente punite.

Ciò premesso, analizzeremo come viene svolto un controllo, gli errori più cointestati e le possibili conseguenze.

I CONTROLLI

La verifica fiscale è un’indagine di polizia amministrativa.

La fase di controllo si può riassumere in:

  • accesso, ricerca e ispezione documentale invitare i contribuenti a presentarsi di persona per esibire documenti o registri, fornire dati e notizie

  • inviare ai contribuenti questionari con richieste specifiche richiedere ad organi e Amministrazioni dello Stato dati e notizie

  • compiere indagini bancarie

Tra i vari poteri, quello di accesso è indubbiamente il più incisivo, permettendo l’esercizio dell’attività di controllo sia sotto l’aspetto formale che sostanziale, consiste nel potere riconosciuto all’amministrazione finanziaria di entrare e di permanere, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, in locali, anche diversi da quelli in cui viene esercitata l’attività di impresa o di lavoro autonomo, al fine di eseguirvi le operazioni necessarie per porre in essere l’attività ispettiva.

Le verifiche possono essere svolte da:

  • Guardia di Finanza

  • Agenzia delle Entrate

  • SIAE

  • Ispettorato del Lavoro

  • ENPALS

in base alle seguenti fonti normative:

  • Art. 52 DRP 633/1972

  • Art. 33 DPR 600/1973

  • Decreto 07/06/2000 (G.U. 195 22/08/2000) – SIAE

  • L. 27/07/2000 N. 212 “Statuto del contribuente”

  • D. Min. Lavoro 15/03/2005 – ampliamento categorie soggette ad obbligo contributivo.

Nei locali dove si svolge esclusivamente attività commerciale, agricola, artistica o professionale è sufficiente l’autorizzazione del capo ufficio (o di un suo delegato) da cui dipendono i funzionari che accedono (N.B.: le società sportive dilettantistiche svolgono sempre attività commerciale).

Nel caso i cui i locali siano adibiti sia ad attività istituzionale che ad attività commerciale, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica competente, il quale la rilascia senza necessità che sussistano i “gravi indizi di violazione”.

Ricerca e ispezione documentale:

1. Verifica del presupposto associativo e del fine non-profit dell’associazione

1.1 Esame della documentazione in formato cartaceo

  • Adesione opzione 398/91 con rispetto dei suoi limiti

  • Analisi statuto e suo rispetto oltre che disposizioni previste dagli artt. 90, L. 289/2002 e 148, c. 8, TUIR

  • Tenuta registro Iva

  • Convocazioni assemblee soci

  • Redazione e firme verbali

  • Registro verbali consiglio direttivo

  • Convocazione, verbale e redazione rendiconto annuo

  • Registro soci

  • Metodologia iscrizione socio

  • Modello EAS

  • Estratto conto

  • Fatture ricevute

  • Fatture/ricevute emesse (fiscali e non)

  • Contratti collaboratori

  • Dichiarazioni presentate

  • Versamento imposte e Iva

1.1.2 Esame dei files contenuti nel sistema informatico in uso ad ASD

1.1.3 Acquisizione di informazioni da parte di:

  • un campione di “soci-clienti”

  • personale dipendente e collaboratore

  • componenti del consiglio direttivo

1.1.4 Controlli effettuati presso il CONI, il Centro Sportivo Italiano e la società proprietaria dell’impianto sportivo

1.1.5 Confronto dei dati e degli elementi acquisiti con le dichiarazioni rese dal Presidente dell’ASD.

2. In caso di esito negativo, riqualificazione in ente di tipo commerciale

3. Ricostruzione del flusso reddituale dell’ente per i periodi d’imposta sottoposti a verifica.

LE CONTESTAZIONI PIU’ FREQUENTI

La verifica fiscale è un’indagine di polizia amministrativa.

La maggior parte delle contestazioni sugli aspetti formali sono rivolte a:

  • Assenza di effettiva partecipazione alla vita associativa o assenza di democraticità nella stessa

  • Assenza o mancata compilazione annuale del libro soci e del rendiconto annuale

  • Totale assenza o inidoneità delle convocazioni delle assemblee e/o svolgimento delle stesse

  • Mancata affiliazione e/o iscrizione nel Registro Coni

  • Abnormità dei compensi elargiti a vario titolo (ad es. v. Ris. 9/2007)

  • Svolgimento di attività difformi da quelle indicate nello statuto

CONSEGUENZA

La contestazioni sopra elencate hanno come conseguenza comune il disconoscimento di Ente No Profit e di tutte le sua agevolazioni, assoggettando in automatico tutti gli introiti a proventi commerciali.

Questo comporta danni irreparabili e, nella maggior parte delle volte, portano a cessare l’attività e conseguenze personali dei soci che mettono a serio rischio anche la loro sfera personale.

Infatti quando gli incassi istituzionali vengono ripresi fiscalmente come incassi commerciali, codesti verranno assoggettati a IRES, IVA e IRAP.

ESEMPIO

Una ASD svolge attività istituzionale nel settore del calcio.

Incassa quote di partecipazioni per la stagione 2012 pari ad Euro 80.000,00, a fronte di spese giustificate (ATTENZIONE, sarete voi a dimostrare, con una corretta tenuta delle scritture contabili, tutte le spese pagate!!!) pari ad Euro 70.000,00.

Bene, considerando che opera senza possesso di Partita Iva e che non effettua nessuna attività commerciale in quanto tutte le entrate vengono considerate de commercializzate secondo ex Art.148, c.3, TUIR, la stessa ASD non presenta nessuna dichiarazione ed è esentata dal pagamento delle imposte IRES e IRAP, oltre che IVA in quanto non applicata alle entrate.

  • ENTRATE 80.000,00

  • USCITE 70.000,00

  • AVANZO DI GESTIONE 10.000,00

Accertamento il 10/01/2014:

Dal momento che gli viene disconosciuto la qualifica di ente associativo No profit, anche le medesime agevolazioni decadono, comportando pagamento IVA, Ires e IRAP.

Sanzione IVA

Agenzia delle Entrate, ai sensi degli Art. 21 e 23 del Dpr 633/1972, determina un imponibile Iva pari ad Euro 80.000,00, per un Iva dovuta pari ad Euro 16.000.

A questo punto viene calcolata la sanzione:

Sanzione infedele fatturazione di operazioni imponibili (Art.6 c.I-IV-V, D.lgs 18/12/97 n. 471 dal 100% al 200% dell’imposta ) IVA Euro 16.000,00

Sanzione per omessa o tardiva presentazione dichiarazione con imposta dovuta ( Art.5, c.I, D.Lgs 18/12/97 n. 471 dal 120% al 240% dell’imposta dovuta) IVA Euro 19.200,00

Art. 12 del D.Lgs n.472 del 1997 prevede l’irrogazione di un’unica sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione più grave congruamente aumentata.

Pertanto si avrà una sanzione pari a:

Sanzione più grave Euro 19.200,00

Aumento del 25% Euro 4.800,00

Cumulo giuridico IVA Euro 24.000,00

Sanzione IRES e IRAP

Agenzia delle Entrate, ai sensi degli Art. 41 bis, determina un reddito imponibile ai fini IRES pari ad Euro 21.666,00 (80.000,00 – 70.000,00/120*100) e ai sensi degli Art. 25 comma 1 del D.Lgs 446/1997 un valore della produzione netta imponibile ai fini IRAP pari ad Euro 21.666,00.

Ires dovuta= 21.666,00 27,5% = Euro 5.958,00

Irap dovuta= (21.666,00 – 7.350,00 (deduzione art.11 c4 bis D.lgs 446/97)) aliquota Lombardia 3,9% = Euro 558,12

A questo punto viene calcolata la sanzione:

Sanzione IRES per omessa presentazione dichiarazione con imposta dovuta ( Art.1, c.1, D.Lgs 18/12/97 n. 471 dal 120% al 240% dell’imposta dovuta) IVA Euro 7.149,60

Sanzione IRAP per omessa presentazione dichiarazione con imposta dovuta ( Art.1, c.1, D.Lgs 18/12/97 n. 471 dal 120% al 240% dell’imposta dovuta) IVA Euro 669,74 Art. 12 del D.Lgs n.472 del 1997 prevede l’irrogazione di un’unica sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione più grave congruamente aumentata.

Pertanto si avra una sanzione pari a:

Sanzione più grave Euro 7.149,60

Aumento del 25% Euro 1.787,40 .

Cumulo giuridico IRES e IRAP Euro 8.937,00

Totale da pagare (mancano gli interessi) Euro 32.937,00 !!